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Copia Privata

Chiunque può liberamente riprodurre, utilizzando i più vari apparecchi e/o supporti di registrazione, fonogrammi (musica) oppure videogrammi (film, cartoni animati, serie tv, documentari ecc.) per uso esclusivamente personale e senza fini di lucro.
A fronte di tale libertà, la legge 22 aprile 1941 n. 633 (c.d. “legge sul diritto d’autore”) e sue successive modifiche prevede che gli autori e i produttori originari, gli artisti interpreti ed esecutori e i loro aventi causa abbiano diritto a un compenso per la riproduzione privata delle loro opere e/o interpretazioni.
Detto compenso è costituito da una quota del prezzo pagato dal privato al momento dell’acquisto dei suindicati dispositivi ed è determinato periodicamente dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il compenso di copia privata viene incassato, presso chi fabbrica o importa in Italia apparecchi e/o supporti di registrazione, dalla Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) che provvede, poi, a ripartirlo a favore degli aventi diritto, anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con riferimento al compenso di copia privata “video”, esso è ripartito per il trenta percento agli autori e per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti, interpreti o esecutori.
In quanto associazione di categoria maggiormente rappresentativa, APA è stata da tempo individuata da SIAE quale soggetto competente per legge alla ripartizione del compenso di copia privata afferente al comparto audiovisivo – televisivo.”
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare l’Associazione ai seguenti recapiti:
email: cp@apaonline.it
PEC: apaonline@legalmail.it
Centralino: +39 063700265

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